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IL CENTRO STORICO - Associazione culturale
Lo Statuto

Art. 1
Costituzione
È costituita ai sensi delle legge 383/00, l'Associazione di promozione sociale denominata “Il Centro Storico” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, previa autorizzazione del Presidente e nei limiti fissati nel regolamento interno. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Art. 2 Sede
La sede dell'Associazione è attualmente in San Felice Circeo (LT), Corso Vittorio Emanuele, 23.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Art. 3 Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 I colori sociali
I colori sociali sono il bianco ed e il nero compresi in uno stemma raffigurante il centro storico.

Art. 5 Finalità
L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro neanche indiretto, intende operare per:
  • promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della comunità sanfeliciana con la promozione di attività di natura sociale, culturale e politica rivolta alla generalità dei cittadini intrattenendo rapporti sulla base del reciproco riconoscimento;
  • la salvaguardia, la protezione, la valorizzazione, l'uso ottimale del patrimonio storico,  artistico, culturale, architettonico, archeologico, paesaggistico del Centro Storico del Circeo, di Borgo Montenero e di tutte le altre località con peculiari caratteristiche di vario interesse;
  • individuare ed analizzare le problematiche per una corretta gestione del “vecchio borgo” medievale, sensibilizzando su ciò la collettività, gli Enti competenti, l'Amministrazione locale;
  • promuovere iniziative mirate a riscoprire le proprie origini, le proprie tradizioni, la propria storia, il proprio folklore;
  • diffondere la conoscenza del Paese, in campo nazionale ed internazionale, tramite qualsiasi mezzo di divulgazione (gemellaggi, depliants, agenzie, internet, ecc.);
  • migliorare la ricettività turistica, elevandone la qualità a beneficio dell'intera comunità;
  • aderire ad iniziative promosse da altri Enti o Associazioni aventi analoghe finalità e appoggiare attività che sia un accordo con quanto indicato precedentemente.
L’Associazione opera nel rispetto dell'etica della libertà, del senso civico e di cooperazione mettendo da parte qualsiasi interesse personale.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6  Risorse economiche
Le entrate dell'Associazione provengono da:
quote sociali, atti liberatori, donazioni, contributi di pubbliche Amministrazione, Enti pubblici o privati.
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

Art. 7 Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci coloro che hanno compiuto il 18° anno di età mediante invio di domanda scritta apposita domanda di ammissione, completa in tutte le sue parti, nella quale dichiara di essere a conoscenza dello Statuto, obbligandosi ad osservarlo; Tale domanda va rivolta al Comitato Direttivo il quale decide senza obbligo di motivazione il Comitato Direttivo. L'aspirante socio deve essere presentato da un componente del Comitato Direttivo o da uno dei Soci.
I Soci vengono distinti i nelle seguenti categorie:
  • Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell’Associazione e pagano la quota annuale.
  • Ordinari: coloro che partecipano alle attività dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota annuale.
  • Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti dell’Associazione, il Comitato Direttivo consideri di particolare prestigio, limitatamente ad un solo anno rinnovabile, sempre a discrezione del Comitato Direttivo, più volte. Non sono dovuti al pagamento di alcuna quota.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione, al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo entro e non oltre il 10 giugno dell'anno in corso.

Art. 9 Esclusione dei soci
La qualità di socio si perde per:
  • decesso;
  • morosità della quota associativa;
  • per dimissioni: I soci possono recedere dall’Associazione rassegnando per iscritto le dimissioni. Il recesso ha decorrenza tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
  • radiazione. Il Comitato Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 10 Organi
    Gli organi dell’Associazione sono:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • la Commissione di controllo;
il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate con soli documenti fiscali, previa autorizzazione del Presidente e nei limiti fissati nel regolamento interno.
Tutte le cariche hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

Art. 11 Assemblea dei soci
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
c) eleggere il Presidente;
d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
e) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Comitato Direttivo;
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe di alcun tipo

Art. 12 Convocazione
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio comunale di San Felice Circeo, almeno una volta all'anno, entro il mese di agosto.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Direttivo o da almeno un quinto dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (avviso sul giornale “Centro Storico”, lettera a mano, posta, fax, e-mail, messaggio cellulare) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 Compiti all'interno delle assemblee
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente vicario o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto alla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 Deliberazione assemblare
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Comitato Direttivo.

Art. 15 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da otto membri incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea.
Il Comitato Direttivo, nella prima riunione, elegge al suo interno due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e due Incaricati alla stampa e propaganda.

Art. 16 Poteri e compiti del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo, salvo quanto non espressamente riservato dallo Statuto all’Assemblea dei Soci, è investito di tutti i poteri per la gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Al Comitato Direttivo compete di
a) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
b )assumere tutti i provvedimenti necessari l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
c) predisporre i bilanci consultivi e preventivi dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
d) stabilire l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
f) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
g) proporre  il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 8;
h) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
i) preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 Convocazione del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso. Ogni membro del Comitato Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quattro giorni prima; solo in caso di urgenza il Comitato Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
I membri del Comitato Direttivo che manchino a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 18 Deliberazioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Comitato più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. I verbali delle unioni, redatti a cura del Presidente della seduta e del Segretario, da essi controfirmati, vengono trascritti, in apposito libro sociale e possono essere consultati da tutti i soci.

Art. 19 Subentro a cariche sociali
I membri del Comitato Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 20 Presidente
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere, il quale i poteri di firma disgiunta dal Presidente e dai Vice Presidenti per compiere tutte le operazioni di pagamento o di riscossione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente vicario.

Art. 21 Commissione di controllo
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere la Commissione di controllo dell’Associazione, composta da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica un anno. La Commissione ha il compito di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Comitato Direttivo, e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. La Commissione potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Comitato Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri della Commissione di controllo, se esterni all’Associazione, è determinato dal Comitato Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 22 Collegio dei Probiviri
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 23 Esercizio sociale
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.
Con la chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il bilancio, unitamente alla relazione del Comitato Direttivo sulla gestione, accompagnata da quella, se del caso, della Commissione di controllo, sarà messo a disposizione dei Soci quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

Art. 24
Scioglimento
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Comitato Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Art. 25 Norme Finali
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.


 

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